Cass. civ. n. 10929 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE Servitù coattiva - Art. 122 TU n. 1775 del r.d. 11 dicembre 1933 - Derogabilità - Conseguenze.


In tema di servitù coattive, dalla espressa derogabilità dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 discende che il proprietario del fondo servente, pur avendo la facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione che obblighi l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza essere tenuto ad indennizzi o rimborsi, può, tuttavia, validamente decidere di non esercitare la suddetta facoltà e - nell'esercizio della propria autonomia negoziale - di accollarsi le spese di ricollocazione di condutture e appoggi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19037 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1027
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122
Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.

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