Cass. civ. n. 10933 del 25 aprile 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - ACQUISIZIONE GRATUITA (CONFISCA AMMINISTRATIVA) Acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - Ipoteca anteriormente iscritta dal creditore non responsabile dell’abuso edilizio - Estinzione - Esclusione - Dichiarazione ex art. 7, comma 5, l. n. 47 del 1985 - Estinzione - Sussistenza.
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17
Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 5
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.
Costituzione art. 24