Cass. civ. n. 2669 del 23 aprile 1980
Testo massima n. 1
L'inibizione della continuazione di atti di concorrenza sleale, prevista dall'art. 2599 c.c., non presuppone l'esistenza di danni attuali, ma richiede soltanto che l'attività del concorrente sia potenzialmente idonea a cagionarne.