Cass. civ. n. 7306 del 26 marzo 2009
Testo massima n. 1
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è "in re ipsa" ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.