14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11404 del 20 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Perché sia configurabile la legittimazione di una associazione professionale ad agire per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 c.c., è necessario che sussista in capo a tale associazione un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello del singolo imprenditore ad essa aderente, tale da consentire ad essa di agire anche e quest’ultimo non intenda farlo. La sussistenza di tale legittimazione presuppone quindi necessariamente il carattere plurioffensivo della condotta della quale si chiede la repressione, nel senso che essa, oltre a ledere l’interesse di uno o più imprenditori, deve implicare la diretta lesione dell’interesse specifico del quale l’associazione professionale è portatrice; non è pertanto ammissibile, ai sensi della norma citata, un’azione per la repressione della concorrenza sleale promossa da una associazione di categoria a tutela di un generico interesse alla correttezza del commercio. [ Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto un’associazione di commercianti carente di legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 2601 c.c., nei confronti di un’impresa accusata di aver diffuso opuscoli atti a denigrare presso il pubblico altre imprese del settore. La S.C. ha confermato tale decisione in base al suddetto principio ].
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