Cass. civ. n. 10957 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Liquidazione delle spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Limite del valore della prestazione dedotta - Portata generale e onnicomprensiva - Sussistenza - Dichiarazione di valore indeterminabile della causa - Accertamenti logicamente pregiudiziali all’accertamento della prestazione - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile),sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.