Cass. civ. n. 10957 del 26 aprile 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Sospensione cautelare di aiuti comunitari - Responsabilità della p.a. - Valutazione ex ante - Fumus di fondatezza della notizia criminis - Fattispecie.


Ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alla sospensione cautelare dell'erogazione di aiuti comunitari, il giudice di merito deve valutare se, al tempo dell'applicazione della misura, la notitia criminis ricevuta dalla P.A. fosse priva di fumus boni iuris, sì da rendere manifestamente insussistente il sospetto su cui deve fondarsi la misura cautelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente in relazione al periodo antecedente all'emissione della sentenza penale di assoluzione, considerata come post factum irrilevante rispetto alla cautela preventivamente disposta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8395 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Legge 28/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
DM Agricoltura e Foreste 21/01/1985 art. 18

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