Cass. civ. n. 7567 del 9 luglio 1993

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 2602 c.c., così come modificato dalla L. 10 maggio 1976, n. 377, la causa del contratto di consorzio non è più limitata alla disciplina della concorrenza tra imprenditori esercenti una medesima attività economica e attività economiche connesse, ma ha un ambito più vasto, grazie al quale tale contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione generale fra imprese diverse, volto a realizzare le più razionali ed opportune sinergie. Ne consegue che, già prima dell'entrata in vigore della L. 21 maggio 1981, n. 240, che espressamente contempla tale compito fra le finalità del consorzio, non contrastava con la causa del contratto di consorzio l'acquisizione di aree e la costruzione di capannoni da conferire in proprietà singola ai soci per lo svolgimento delle rispettive attività economiche.

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