Cass. civ. n. 10963 del 26 aprile 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Responsabilità civile dei magistrati - Mancato rispetto termine di conclusione indagini preliminari – Risarcibilità dei danni subiti dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela - Esclusione - Necessità di costituirsi parte civile quale condizione per l’esercizio dell’azione civile risarcitoria - Esclusione - Esistenza di danno risarcibile quale conseguenza immediata e diretta - Esclusione - Fattispecie.


In tema di responsabilità civile dei magistrati, è esclusa la risarcibilità dei danni subiti, a causa del mancato rispetto del termine di conclusione delle indagini preliminari, dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela e non si è costituita parte civile, non essendo né l'una (querela), né l'altra (costituzione di parte civile) condizioni necessarie per poter agire civilmente e non potendo i lamentati danni essere considerati conseguenza immediata e diretta della mancata tempestiva conclusione delle indagini. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della vittima di una truffa subita nel corso della vendita di un autoveicolo, che, pur avendo proposto denuncia-querela e nonostante il decorso dei termini delle indagini preliminari, avrebbe potuto esercitare le azioni civili per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, con le conseguenti restituzioni e risarcimenti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11293 del 2005

Normativa correlata

Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE