Cass. civ. n. 10964 del 26 aprile 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE


Istanze ex art. 89 c.p.c. - Autonomia rispetto all'oggetto principale della causa - Conseguenze - Impugnazione specifica - Necessità - Omessa impugnazione - Giudicato interno - Sussistenza.


L'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 89
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 17914/2022

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