Cass. civ. n. 10966 del 26 aprile 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Impugnazione del licenziamento - Causa petendi - Individuazione - Deduzione in appello di un diverso profilo di illegittimità - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità.


La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9675 del 2019

Normativa correlata

Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 112

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