Cass. civ. n. 10967 del 26 aprile 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Riferimento alla comune intenzione delle parti - Svalutazione del criterio letterale - Esclusione.
L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1363
Cod. Civ. art. 1366