Cass. civ. n. 10968 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Oneri gravanti sulla parte intimante - Contenuto e limiti - Somma esorbitante rispetto a quanto dovuto contrattualmente - Conseguenze.


In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione "ope legis" del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27530 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1454
Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133

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