Cass. civ. n. 10971 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria - Decorrenza del termine di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Idoneità - Sussistenza.


In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 25662 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 325
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

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