Cass. civ. n. 10971 del 26 aprile 2023
Testo massima n. 1
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria - Decorrenza del termine di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Idoneità - Sussistenza.
In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 325
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17