Cass. civ. n. 10979 del 23 aprile 2024

Testo massima n. 1


DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA' - DISCIPLINA Liberalità diverse dalla donazione - Norme non richiamate dall'art. 809 c.c. - Inapplicabilità - Negotium mixtum cum donatione - Applicabilità dell'art. 771 c.c. - Esclusione.


L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l'art. 771 c.c. non essendo richiamato dall'art. 809 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12181 del 1992

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 771
Cod. Civ. art. 809

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