Cass. civ. n. 23745 del 16 novembre 2007

Testo massima n. 1


È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 162 c.c. nella parte in cui non consente la retrodatazione degli effetti della costituzione del fondo patrimoniale al momento della proposizione della domanda di annotazione nei registri dello stato civile, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e con riferimento alla disciplina degli effetti della notificazione, in quanto non viene in considerazione il verificarsi di una decadenza processuale da tardiva esecuzione di un atto richiesto tempestivamente ma la mancata produzione di effetti di natura sostanziale in relazione ai quali non è irragionevole né richiedere l'impegno dell'interessato a verificare la tempestività dell'annotazione né la limitazione della tutela al profilo risarcitorio in caso di colpevole negligenza dell'ufficiale dello stato civile.

Testo massima n. 2


La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell'art. 162 cod. civ., è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. (Rigetta, App. Roma, 31 luglio 2003).

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