Cass. civ. n. 10983 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario o del conduttore - Criterio di ripartizione - Fattispecie.


In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21788 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1576
Cod. Civ. art. 1587
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

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