Cass. civ. n. 11004 del 26 aprile 2023
Testo massima n. 1
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE
Scissione parziale - Fattispecie traslativa - Limitazione ai beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria - Sussistenza - Denominazione sociale e marchio - Autonomia - Conseguenze in caso di trasferimento del marchio - Trasferimento della denominazione sociale - Limiti e condizioni.
Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2564
Cod. Civ. art. 2565
Cod. Civ. art. 2567
Cod. Civ. art. 2573
Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2
Cod. Civ. art. 2506
Cod. Civ. art. 2506 ter
Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST.
Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17
Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 22