Cass. pen. n. 10688 del 18 marzo 2005

Testo massima n. 1


In caso di distrazione di beni sociali in favore di altra società appartenente al medesimo soggetto, la configurabilità, qualora intervenga il fallimento, del reato di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, e 2634 c.c., non può essere esclusa, ai sensi del comma terzo del citato art. 2634 (secondo cui «in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo»), per il solo fatto che il soggetto abbia il controllo di entrambe le società, occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle società controllate (cosiddetto holding pura), eventualmente anche accompagnata da attività ausiliaria o finanziaria (cosiddetto holding operativa) dotandosi, a tal fine, di apposita, idonea organizzazione, con correlativa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c.

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