Cass. pen. n. 7317 del 20 febbraio 2004

Testo massima n. 1


In tema di reati societari, l'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea), nella nuova formulazione introdotta dal D.L.vo n. 61 del 2002, prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno, si configura come reato di evento, posto che per la consumazione del reato è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea, ed è preordinato a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integri il delitto in questione la condotta dell'amministratore unico di una società che, al fine di aggirare il divieto di voto per conflitto di interessi, stabilito dall'art. 2373, comma terzo, c.c., abbia simulato la vendita della propria quota a due dipendenti, per consentire l'esercizio di voto legato a tale quota, impedendo, tramite il voto contrario espresso dagli apparenti acquirenti, l'adozione della delibera per il promovimento dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, che altrimenti sarebbe stata approvata).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi