Cass. civ. n. 1103 del 16 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Limiti ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 - Per il creditore del fallito - Valore della causa e valore del diritto accertato dal giudice - Entità del credito non soddisfatto e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Rilevanza - Ai soli fini del parametro annuo di liquidazione.


Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 26858 del 2021

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE