Cass. civ. n. 11032 del 24 aprile 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
Allontanamento dalla casa familiare - Addebito - Condizioni - Efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale - Necessità - Preesistente intollerabilità della convivenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 146 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.