Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2104 del 15 marzo 1990

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2104 del 15 marzo 1990

Testo massima n. 1

L’opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia [ L. 19 maggio 1975, n. 151 ], è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio, prevista dall’art. 162 c.c., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell’art. 2647 c.c., atteso che l’art. 227 della legge n. 151 del 1975 non ha previsto l’ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze