Cass. civ. n. 1104 del 16 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA (NOZIONE, DIFFERENZE) - IN GENERE Illegittimità dell'appoggio e della sopraelevazione - Sanzione conseguente - Demolizione dell'edificio per tutta la sua altezza - Esclusione - Ragioni - Costruzione in aderenza - Facoltà e limiti.


In tema di costruzioni su fondi finitimi, ove la sopraelevazione del preesistente fabbricato, aderente a quello del vicino di altezza superiore, sia realizzata, per il tratto nel quale il nuovo edificio supera l'altezza di quello preesistente, in appoggio anziché in aderenza, senza che sia chiesta la comunione del muro contiguo, la sanzione applicabile non è quella della demolizione della costruzione in sopraelevazione e del suo arretramento fino a distanziarla della misura legale dal muro di proprietà esclusiva del vicino, bensì quella dell'eliminazione dell'appoggio e della sopraelevazione sul muro altrui, e della costruzione della sopraelevazione in aderenza, perché l'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 38033 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 873
Cod. Civ. art. 877
Cod. Civ. art. 874

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