Cass. civ. n. 1104 del 16 gennaio 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte della parte costituita - Costituzione spontanea di alcuni eredi - Interruzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Omissione - Nullità della sentenza - Effetti.
La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 331