Cass. civ. n. 11072 del 24 aprile 2024
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE
Spese processuali - Impugnazione dell'atto impositivo - Omesso riconoscimento di distinte esenzioni o riduzioni su singoli immobili - Unica domanda - Pluralità di capi - Parziale accoglimento - Compensazione delle spese giudiziali - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di spese nel giudizio tributario, l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente per l'omesso riconoscimento di distinte ed autonome esenzioni o riduzioni su singoli immobili, in relazione alla medesima imposta, integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche all'esito della riforma della sentenza impugnata in favore dell'ente impositore, costituisce idonea giustificazione della compensazione delle spese giudiziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva disposto la compensazione delle spese di lite dell'appello in ragione della fondatezza parziale del gravame proposto dall'ente, essendo stata riconosciuta l'esenzione da Imu con riferimento a due dei sei immobili oggetto dell'avviso di accertamento impugnato).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F) CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.