Cass. civ. n. 11085 del 28 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)


Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Trattamento pensionistico percepito da cittadino italiano residente in Svizzera - Certificazione rilasciata dall’autorità fiscale locale ex art. 29 della convezione italo-Svizzera - Sufficienza ai fini della prova della residenza in Svizzera - Fondamento.


In tema di divieto di doppia imposizione, ai fini della prova dell'assoggettamento alla fiscalità svizzera del trattamento pensionistico corrisposto dall'Inps a cittadino italiano residente in Svizzera, indipendentemente dalla concreta tassazione dei redditi in detto Stato, la certificazione proveniente dall'autorità fiscale locale (nella specie Ufficio Circondariale di Tassazione di Lugano e del Canton Ticino) costituisce documento idoneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978), dovendo essere intesa la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente nel senso del potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza.

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Riferimenti normativi

Legge 23/12/1978 num. 943
Cod. Civ. art. 43
Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 29

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Precedenti: Cass. civ. n. 30779/2023

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