14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5587 del 9 marzo 2007
Posted at 16:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinunzia [ accettata ], quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente regolata dal comma secondo dell’art. 2668 c.p.c.
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