Cass. civ. n. 11101 del 27 aprile 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo in favore degli eredi legittimi - Premorienza di uno dei beneficiari allo stipulante - Acquisto del diritto da parte dei suoi eredi - Misura - Fattispecie.


Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 11421 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 457
Cod. Civ. art. 467 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 468 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1412 com. 2
Cod. Civ. art. 1920
Cod. Civ. art. 1919

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