Cass. civ. n. 1481 del 11 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Il notaio che, dopo aver pagato, in sede di registrazione, l'imposta proporzionale ipotecaria su un atto pubblico di trasferimento immobiliare (per il quale la trascrizione è obbligatoria) ometta di richiedere tempestivamente al conservatore dei registri immobiliari la formalità di trascrizione, incorre nella sanzione di cui al secondo comma dell'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, riguardando il primo comma della stessa norma la diversa ipotesi che il notaio non provveda nei termini prescritti a pagare l'imposta proporzionale dovuta per la trascrizione, quando questa sia obbligatoria.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi