Cass. civ. n. 3775 del 20 aprile 1996

Testo massima n. 1


Ai fini della ripartizione dell'onere della prova, il convenuto, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda (invece di contestare genericamente l'assunto attoreo), propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c. con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta, sicché, se egli si limiti a sostenere la sua estraneità al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda e pertanto deduca la mancanza di una delle condizioni dell'azione, quale l'identificazione in esso convenuto del soggetto nei cui confronti la legge conferisce all'attore il diritto azionato, spetta pur sempre a quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 citato, l'onere di provare i fatti giuridici da cui deriva tale diritto, mentre, allorché le circostanze costitutive dell'azione esperita siano desumibili ex actis, incombe al convenuto di dimostrarne l'inefficacia.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi