Cass. civ. n. 11125 del 27 aprile 2023
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Protezione internazionale - Accoglimento della domanda - Omessa pronuncia sulle spese - Motivazione illogica - Illegittimità - Fattispecie.
I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112