Cass. civ. n. 11130 del 28 aprile 2025

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE Opposizione ex art. 445-bis c.p.c. - Spese di lite - Valutazione in base all'esito finale del giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.


Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26849 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

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