Cass. civ. n. 1070 del 2 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Quando le parti di un contratto, nell'ambito dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non è ammesso il ricorso a prove diverse - testimoniali o presuntive - che non siano equipollenti a quella pattuita.

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