Cass. pen. n. 11137 del 28 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione del suo corso – Impedimento dell'imputato – Impossibilità di accertamento della sua cessazione – Limite di sessanta giorni – Applicazione – Esclusione – Conseguenze.


In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8124 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE