Cass. pen. n. 11137 del 28 febbraio 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Sospensione del suo corso – Impedimento dell'imputato – Impossibilità di accertamento della sua cessazione – Limite di sessanta giorni – Applicazione – Esclusione – Conseguenze.
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE