Cass. civ. n. 11138 del 28 aprile 2025

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)


Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.


Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

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