Cass. civ. n. 11152 del 27 aprile 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA


Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Condotta del danneggiato o del terzo - Requisiti.


La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 41

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