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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3810 del 25 febbraio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3810 del 25 febbraio 2004

Testo massima n. 1

La produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa, e non anche [ come nella specie ] del suo erede, atteso che la manifestazione di volontà contrattuale, propria del soggetto contraente, non può essere espressa da altri.

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