Cass. civ. n. 11437 del 1 agosto 2002

Testo massima n. 1


L'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere, e, quindi, anche attraverso prova testimoniale, salvo che la legge richieda la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, del fatto costitutivo.

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