Cass. civ. n. 2473 del 18 marzo 1999
Testo massima n. 1
L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 c.c. concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non il suo contenuto, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi. probatori acquisiti al processo.
Testo massima n. 2
Per il disposto dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore ma la parte che voglia trarne vantaggio non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, dovendo le scritture stesse, una volta invocate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico dispongano.
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