Cass. civ. n. 11180 del 28 aprile 2025
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Inadeguato presidio operatorio - Onere del paziente di riferire le più gravi patologie di cui abbia sofferto - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 32
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41