Cass. civ. n. 11189 del 27 aprile 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE


Ritardato rimborso di imposte sul reddito - Interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 - Funzione - Maturazione.


In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.

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Riferimenti normativi

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1282

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Precedenti: Cass. civ. n. 25684/2016

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