Cass. civ. n. 112 del 03 gennaio 2024

Testo massima n. 1


ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato Rituale - Exceptio Compromissi - Natura - Termini per la relativa proposizione - Rilevabilità ex officio - Esclusione - Fondamento.


In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34569 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

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