Cass. civ. n. 376 del 12 gennaio 2001
Testo massima n. 1
Relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto degli obblighi contributivi, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 c.c., ma anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall'imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710 c.c.), ma anche a favore dell'Inps, che, a norma dell'art. 3 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983), ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro, attraverso l'esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile.
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