Cass. civ. n. 2995 del 6 febbraio 2009
Testo massima n. 1
In tema di rapporti di dare e avere tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., le risultanze dei libri vidimati, bollati e regolarmente tenuti possono costituire elementi di prova per le operazioni ivi annotate, ma se, con riguardo ad un rapporto continuativo, le scritture contabili non sono in grado di provare l'intero insieme dei rapporti intercorsi fra le parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o di altro tipo ammesse dall'ordinamento, e parimenti è possibile contestare la veridicità delle singole annotazioni contabili, provandone l'inesattezza o la falsità in base alla documentazione sottostante, perché il principio dell'art. 2709 cod. civ., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture.
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