Cass. pen. n. 11209 del 27 novembre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Rapporti con il delitto di atti persecutori nella forma aggravata di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Concorso di reati - Possibilità - Condizioni - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Necessità - Comune genitorialità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello di ravvisare il concorso tra i due reati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 10222 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 612 bis com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE