Cass. civ. n. 11219 del 26 aprile 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell’immobile locato - Posizione processuale del custode - Legittimazione meramente rappresentativa - Sussistenza - Conseguenze.


In seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell'introduzione di quello di appello, ha riacquistato la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentantivo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1193 del 1996

Normativa correlata

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 492
Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2

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