Cass. civ. n. 11221 del 26 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA


Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Criterio - Scelta del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.


La scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice del merito, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva criticato la corte d'appello che, in sede di accertamento della paternità, anziché nominare un diverso c.t.u. per effettuare le analisi del sangue, aveva chiesto chiarimenti al consulente già nominato, pur trattandosi di un'indagine del tutto nuova, per la quale il predetto non era competente, tanto che aveva dovuto avvalersi di un ausiliario).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 191
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

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Precedenti: Cass. civ. n. 1025/1983

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